PER TUTTE LE ALTRE CATEGORIE DI IMMOBILI, IL VERSAMENTO DOVRA’ ESSERE
EFFETTUATO ENTRO IL 16/06/2024 in base alle seguenti aliquote:
· aliquota base per abitazione principale e relative pertinenze solo per le categorie catastali A/1 – A/8 – A/9
0,45 %
· altri fabbricati -> 1,06 %
· aree edificabili -> 1,06 %
· terreni agricoli -> 1,06 %
· fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9 c.3bis del D.L. 557/93 0,1 %
I TERRENI AGRICOLI, sono soggetti all’imposta Imu (come sopra) TRANNE quelli posseduti e condotti dai
coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.
Deve essere effettuato il versamento dell'ACCONTO dell’imposta unica comunale (IUC) – componente IMU – dovuta per l’anno d’imposta 2024.
Si informa che ENTRO IL 16/06/2024, deve essere effettuato il versamento dell'ACCONTO dell’imposta unica
comunale (IUC) – componente IMU – dovuta per l’anno d’imposta 2024.
La Legge di Stabilità 28 dicembre 2015 (Finanziaria), n. 208r e s.m.i., ha stabilito che nulla è dovuto per quanto concerne l’imposta IMU sull’abitazione principale e relative pertinenze, fatte salve le abitazioni di lusso cat. A1- A8- A9.
Per l’anno 2024 quindi NON E’ DOVUTO il pagamento dell’IMU per: l’abitazione principale e relative pertinenze, (1 per tipologia) esclusi fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9