A chi è rivolto
Descrizione
L'accesso agli atti garantisce il diritto dei cittadini ad accedere ad informazioni e documenti amministrativi, conservati presso l'ente.
Come fare
Con la normativa FOIA, l’ordinamento italiano riconosce la libertà di accedere alle informazioni in possesso delle pubbliche amministrazioni come diritto fondamentale. Il principio che guida l’intera normativa è la tutela preferenziale dell’interesse conoscitivo di tutti i soggetti della società civile: in assenza di ostacoli riconducibili ai limiti previsti dalla legge, le amministrazioni devono dare prevalenza al diritto di chiunque di conoscere e di accedere alle informazioni possedute dalla pubblica amministrazione.
Giornalisti, organizzazioni non governative, imprese, i cittadini italiani e stranieri possono richiedere dati e documenti, così da svolgere un ruolo attivo di controllo sulle attività delle pubbliche amministrazioni. L’obiettivo della norma, è anche quello di favorire una maggiore trasparenza nel rapporto tra le istituzioni e la società civile, e incoraggiare un dibattito pubblico informato su temi di interesse collettivo.
L’accesso civico generalizzato, istituito dalla normativa FOIA, differisce dalle altre due principali tipologie di accesso già previste dalla legislazione.
A differenza del diritto di accesso procedimentale o documentale (regolato dalla legge n. 241/1990), garantisce al cittadino la possibilità di richiedere dati e documenti alle pubbliche amministrazioni, senza dover dimostrare di possedere un interesse qualificato.
A differenza del diritto di accesso civico “semplice” (regolato dal d. lgs. n. 33/2013), che consente di accedere esclusivamente alle informazioni che rientrano negli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge (in particolare, dal decreto legislativo n. 33 del 2013), l’accesso civico generalizzato si estende a tutti i dati e i documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni, all’unica condizione che siano tutelati gli interessi pubblici e privati espressamente indicati dalla legge.
Cosa serve
Qualora la FOIA riguardi l'accesso agli atti inerenti pratiche edilizie, in sede di istruttoria saranno applicati i diritti di segreteria così come da D.G.C. n. 52 del 05/10/2020.
Cosa si ottiene
Tempi e scadenze
Entro 30 giorni la Pubblica Amministrazione procede alla pubblicazione se realmente omessa o parziale sul sito nella sezione "Amministrazione Trasparente" del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente comunicando l'avvenuta pubblicazione e fornendo il collegamento ipertestuale.
Quanto costa
Diritti di ricerca e visure (sempre dovuti)
- pratiche ante 2017 € 100,00
- pratiche post 2017 € 50,00
Copia delle pratiche richieste:
- copie b/n formato A4 e A3 € 0,50
- copia a colori formato A4 e A3 € 1,00
NOTA: le tavole grafiche di grandi dimensioni eccedenti il formato A3 (es. A0, A1, ecc.) verranno Fotocopiate/scansionate in “porzioni”. Nel caso, il richiedente potrà chiedere di effettuare le stampe integrali presso una copisteria, a proprie spese e consegna)
Condizioni di servizio
Oltre ai diritti di ricerca e visure, qualora venga richiesta la trasmissione postale di copie di documenti o la copia cartacea dei documenti, il costo verrà addebitato dal Comune al cittadino, dopo l'approvazione della richiesta.
Verrà trasmesso al cittadino il relativo avviso di Pagamento PagoPa.
Documenti allegati
Contatti
Argomenti:Pagina aggiornata il 23/04/2024